Cos'è la Mediazione

Introdotta per legge in Italia di recente sulla base di esperienze positive di altri paesi, la mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (mediatore), presso un organismo di mediazione, finalizzata a comporre amichevolmente controversie in materia civile e commerciale o eventualmente a formulare una proposta per la risoluzione della stessa. L'attività di mediazione si svolge all'insegna della riservatezza del mediatore e delle parti presenti agli incontri.

La mediazione può essere:

- facoltativa quando è avviata per scelta delle parti o per clausola contrattuale;
- delegata obbligatoria quando è avviata su ordine del giudice presso il quale è stato instaurato un giudizio anche in sede di giudizio d’appello;
- obbligatoria per clausola contrattuale  
- obbligatoria quale condizione di procedibilità per le materie ex art. 5 DLGS 28/2010 e successive modifiche.

Novità e tariffe ex dm 150/2023

Per le istanze di mediazione depositate dopo il 15 novembre 2023 si applica la normativa ex DLGS 28/2010 e ex DM 150/2023.
Il Regolamento pubblicato sul sito si applica, per quanto compatibile, alle procedure di mediazione depositate fino al 14/11/2023.
Alle procedure di mediazione depositate dal 15/11/2023 si applica il D. Lgs. 28/2010 come modificato (riforma Cartabia) e il DM 150/2023.

mediazione

Qui di seguito vengono riportate le principali novità:

1 - L’incontro iniziale di mediazione è un incontro effettivo tra le parti e della durata di 2 ore.

2 - Vengono applicate le spese di avvio e le spese di mediazione come dal tariffario ex DM 150/2023.

3 - Le materie del contenzioso per cui la procedura di mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 DLGS 28/2010 sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

4 - Nel successivo giudizio il Giudice condanna la parte che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo (quando costituisce condizione di procedibilità) ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato.  Se richiesto, il Giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

5 - lI verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00.

6 - L’amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a una procedura di mediazione senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Quali sono i vantaggi

- Definizione amichevole di una controversia, senza bisogno di avviare una procedura davanti al giudice civile.
- Certezza della durata della procedura: al massimo 3 mesi.
- Maggiore informalità e flessibilità in tutte le fasi della procedura.
- Partecipazione delle parti agli incontri di mediazione con l’assistenza di un avvocato .
- Efficacia esecutiva del verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.
- Certezza dei costi:  indennità previste nel tariffario approvato dal Ministero della Giustizia.
- Agevolazioni fiscali.

Atre informazioni

Saremo lieti di rispondere a tutte le domande e richieste di informazioni, sia telefonicamente 040 630267 sia per posta elettronica promoconsult@promconsult.191.it, sia di persona presso la nostra sede di Trieste in via Santa Caterina da Siena 7.

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