La Camera Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore.
1. PROMO CONSULT s.r.l. opera per lo svolgimento di Procedure Arbitrali richieste dalle Parti mediante una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), ovvero quando le Parti concordemente facciano espressamente richiesta di arbitrato a PROMO CONSULT s.r.l.
2. Tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte dal Tribunale Arbitrale mediante arbitrato rituale secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non abbiano autorizzato il Tribunale a pronunciarsi secondo equità.
• Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, la Parte che voglia promuovere un arbitrato davanti a PROMO CONSULT s.r.l. potrà farne richiesta nella domanda di arbitrato; se l'adesione di tutte le Parti convocate non perviene a PROMO CONSULT s.r.l. entro un termine di giorni 30 dalla data in cui le controparti hanno ricevuto la domanda, la Segreteria di PROMO CONSULT s.r.l. informa tutte le Parti che l'arbitrato non potrà avere luogo.
• Il presente Regolamento trova applicazione anche quando le parti nella convenzione di arbitrato che rinvii al Regolamento di Promo Consult s.r.l. abbiano previsto una determinazione contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. o, comunque, abbiano previsto lo svolgimento di un arbitrato irrituale.
1. Per "Parti", si intende le Parti del procedimento arbitrale e chi le rappresenta sostanzialmente;
2. Per PROMO CONSULT e/o "Organismo" si intende la società PROMO CONSULT S.r.l. come Camera Arbitrale;
3. Per "Tribunale" e/o "Tribunale Arbitrale" si intende l'arbitro unico o il collegio arbitrale;
4. Per "Segreteria" si intende la Segreteria di PROMO CONSULT, i collaboratori e il personale di PROMO CONSULT che è deputato alla gestione dei procedimenti in tutte le sue fasi o, su delega, per fasi specifiche;
5. Per "Regolamento" si intende il Regolamento di Arbitrato di PROMO CONSULT in vigore al momento di deposito della domanda di arbitrato ovvero della richiesta di arbitrato nel caso previsto dall'art. 1 comma 3;
6. Per "Procedura" e/o "Procedimento" si intende la Procedura di Arbitrato di PROMO CONSULT s.r.l.;
7. Per "decisione arbitrale" si intende il "lodo arbitrale", e viceversa.
PROMO CONSULT SRL opera come Camera Arbitrale provvedendo alla organizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle procedure arbitrali previste dal Regolamento e, in ogni caso, a quelle necessarie per garantire che lo svolgimento delle procedure arbitrali siano gestite in maniera efficace ed efficiente ed ispirate ai principi di imparzialità e correttezza, nell'interesse delle parti e nel rispetto dell'autonomia delle parti e dei poteri del Tribunale Arbitrale.
In particolare sono compiti della Camera Arbitrale:
• curare la formazione e la tenuta dell'Albo degli Arbitri garantendo alle parti che gli Arbitri iscritti siano adeguatamente formati e che la loro formazione sia costantemente aggiornata specie con riferimento al rispetto del Codice Deontologico;
• svolgere tutte le attività necessarie e/o strumentali per garantire la costituzione e, in ogni caso, il funzionamento del Tribunale Arbitrale;
• svolgere tutte le attività relative al procedimento arbitrale dalla ricezione della domanda di arbitrato, delle memorie, alla designazione degli arbitri, alla comunicazione a tutte le parti degli atti e dei provvedimenti;
• assistere il Tribunale Arbitrale nel corso di tutta la Procedura sotto il profilo logistico e strutturale ivi compreso il controllo di regolarità formale del lodo.
1. Il Procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti sin dalla costituzione del Tribunale arbitrale, o in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Camera Arbitrale.
2. In ogni caso è sempre fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.
1. La sede dell'arbitrato è presso la Sede Legale di PROMO CONSULT, in Trieste, o presso le Sedi secondarie di PROCMO CONSUL già accreditate presso il Ministero della Giustizia per lo svolgimento della mediazione civile e commerciale.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle Parti, può disporre che le udienze o altre attività del Procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
1. La lingua dell'arbitrato è la lingua italiana salvo altra scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione della lingua dell'arbitrato.
• Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per PROMO CONSULT, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per PROMO CONSULT, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
• E' possibile effettuare il deposito anche via PEC.
3. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
1. I termini previsti dal presente Regolamento, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li ha fissati.
2. La Segreteria o il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati da PROMO CONSULT o dal Tribunale soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini, ivi compreso quello di deposito del lodo, è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto compresi di ogni anno.
5. La Procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda di arbitrato o, qualora la domanda sia stata presentata in mancanza di una precedente convenzione di arbitrato, dalla data di deposito o di comunicazione dell'atto di adesione dall'ultima delle Parti convocate alla Procedura stessa.
• Il termine fissato per la pronuncia della decisione arbitrale è di giorni 180 dall'accettazione di nomina del Tribunale Arbitrale, salva l'applicazione delle proroghe previste dall'art. 820, commi 3 e 4 c.p.c. Il Tribunale Arbitrale può chiedere una proroga del termine: in quel caso la Camera Arbitrale potrà disporre una proroga fino ad un massimo di 60 giorni.
• In qualunque momento del Procedimento, il Tribunale Arbitrale può invitare le Parti a svolgere un tentativo di conciliazione presso PROMO CONSULT, secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione di PROMO CONSULT. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone, su accordo delle Parti, l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, e comunque fino ad un massimo di giorni 90, salvo diverso accordo delle Parti.
• Il mediatore designato viene scelto nell'elenco dei mediatori di PROMO CONSULT e deve essere persona diversa da quella del Tribunale Arbitrale.
1. L'attore deve depositare presso la Segreteria di Trieste di PROMO CONSULT la domanda di arbitrato anche a mezzo PEC. Le marche da bollo vanno apposte sugli esemplari originali della domanda di arbitrato ogni quattro pagine e sulle copie per la controparte.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di apposita procura alle liti e contiene:
a. il nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché il domicilio della parte persona fisica ovvero la denominazione della persona giuridica, la sua sede nonché il codice fiscale e/o la partita IVA nonché il nome o la denominazione e il domicilio della parte convenuta;
b. la descrizione della controversia;
c. l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulla tipologia di Procedimento arbitrale prescelto, sulle norme applicabili al Procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
Le marche da bollo vanno apposte sugli esemplari originali della memoria ogni quattro pagine e sulle copie destinate alle controparti.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di apposita procura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. il nome e cognome del convenuto, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché il domicilio della parte persona fisica ovvero la denominazione della persona giuridica, la sua sede nonché il codice fiscale e/o la partita IVA ;
b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico con una esposizione anche sommaria delle ragioni;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulla tipologia di Procedimento arbitrale prescelto, sulle norme applicabili al Procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
4. Laddove il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza. E' sempre consentita la costituzione della parte convenuta salve le decadenze nel frattempo maturate, nonché l'ipotesi, valutata dal Tribunale Arbitrale, in cui la mancata costituzione non sia stata incolpevole.
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero di 3 arbitri.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, PROMO CONSULT può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
1. Gli arbitri sono nominati in base alle regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Gli arbitri che sono iscritti nell'Albo degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale vengono scelti in relazione alle loro competenze specifiche sulla materia oggetto del contendere e alla loro esperienza. La scelta degli arbitri demandata alla Camera Arbitrale verrà effettuata all'interno dell'elenco degli arbitri accreditati.
3. Salvo che non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dalla Camera Arbitrale.
4. Se le Parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, la Segreteria assegna tale termine. Trascorso tale termine senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul nominativo, l'arbitro unico è nominato dalla Camera Arbitrale.
5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. Ciascuna Parte, nella domanda di arbitrato o nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine fissato l'arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale;
b. Salvo che non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dagli altri due membri scelto tra gli arbitri dell'elenco di PROMO CONSULT e in caso di disaccordo dalla Camera Arbitrale. Qualora la convenzione arbitrale preveda le modalità di nomina del presidente del Tribunale Arbitrale senza fissare un termine per la nomina, la Segreteria assegna tale termine. In ogni caso, qualora il termine sia trascorso senza che il presidente del Tribunale Arbitrale sia stato nominato, il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dalla Camera Arbitrale .
6. Salvo diversa e concorde indicazione delle Parti, se le Parti hanno diversa nazionalità o sono domiciliate in Stati diversi, la Camera Arbitrale nomina, preferibilmente, quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza anche se non iscritto nell'Albo degli arbitri tenuto da Promo Consult.
7. Se la legge o la convenzione arbitrale prevedono che l'arbitro debba essere nominato da un terzo, e questi non provveda nel termine previsto dalla legge, o dalla convenzione arbitrale, la nomina verrà effettuata dalla Camera Arbitrale.
1. Quando le Parti siano più di due, PROMO CONSULT, ove le pattuizioni delle Parti sulla costituzione dell'organo arbitrale manchino o siano nulle o, comunque, inidonee, o quando le parti non riescano comunque a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.
1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina, le informazioni concernenti la specifica Procedura, i compensi e i termini di svolgimento della Procedura.
2. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto l'accettazione della nomina, dei compensi e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono anche trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di imparzialità e indipendenza secondo il modello predisposto da Promo Consult e nel rispetto del Codice Deontologico.
4. Nella dichiarazione di indipendenza gli arbitri, in conformità al Codice Deontologico, devono sempre indicare:
a. qualunque relazione con le parti e i loro difensori, che possa incidere sulla loro indipendenza ed imparzialità;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio, anche di carattere ideologico, nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.
L'arbitro deve, in ogni caso, dichiarare il rispetto di quanto previsto dall' art. 815, comma 1 c.p.c. nonché dell'art. 51 c.p.c., commi 1 e 2
5. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti che possono comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
6. Decorso il termine previsto dal comma 5, qualora le Parti non abbiano comunicato osservazioni contrarie o domanda di ricusazione, gli arbitri sono confermati dalla Segreteria.
7. In caso di osservazioni scritte la eventuale conferma degli arbitri nominati o la nomina dei nuovi arbitri è preceduta dal procedimento previsto dall'art. 15 per l'ipotesi di ricusazione.
8. Per il procedimento di nomina del nuovo arbitro in luogo di quello non confermato si applicano le disposizioni di questo articolo.
9. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del Procedimento Arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
10. PROMO CONSULT può rifiutare la nomina degli arbitri indicati dalle Parti esclusivamente per motivi gravi.
1. L'arbitro è sostituito nelle seguenti ipotesi:
a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo averlo accettato;
b. l'arbitro non è confermato da PROMO CONSULT;
c. PROMO CONSULT accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
d. PROMO CONSULT rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dalle disposizioni regolamentari o per altro grave motivo;
e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio incarico per infermità o altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il Procedimento al verificarsi di ognuna delle ipotesi previste dal comma 1. In tal caso si considerano sospesi anche i termini per la definizione della Procedura, che riprendono a decorrere dall'accettazione della nomina da parte del nuovo arbitro.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal medesimo soggetto che aveva nominato l'arbitro che deve essere sostituito. Se la Parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato da PROMO CONSULT
4. PROMO CONSULT determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo di sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, può disporre la rinnovazione totale o parziale del Procedimento che si è svolto fino a quel momento.
1. Dopo l'avvenuta conferma del Tribunale Arbitrale e del deposito del fondo iniziale, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti introduttivi e i documenti trasmessi dalla Segreteria, gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria solo per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri che indica, in assenza di indicazioni al riguardo contenute nella convenzione arbitrale, la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa, sentita la Segreteria, le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del Procedimento, compresa la data stabilita per la prima udienza di trattazione.
4. Il Tribunale arbitrale può stabilire, sentite le Parti, che le udienze o le altre attività si svolgano in luogo differente rispetto alla sede arbitrale.
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione PROMO CONSULT s.r.l. in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la loro riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria, e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dalle Parti presenti, dagli avvocati che eventualmente le assistono e dal Tribunale Arbitrale.
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina a PROMO CONSULT.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento e ferma la decadenza dalla proposizione di domande eventualmente prevista.
1. Il Tribunale Arbitrale quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e fissare un'udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell'istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di conciliazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale ed è assunto a maggioranza di voti ma sempre con la partecipazione di tutti gli arbitri.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f. il dispositivo;
g. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da PROMO CONSULT e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala agli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo nel rispetto della disciplina dei termini di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
1. L'istanza di correzione del lodo deve essere depositata presso la Segreteria entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera di PROMO CONSULT.
1. Le spese del Procedimento sono determinate da PROMO CONSULT in base al Tariffario in allegato (All. 1) al presente Regolamento in vigore al momento di presentazione della domanda di arbitrato.
2. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di Procedimento, è quello indicato nella domanda di arbitrato al quale si somma quello delle eventuali domande riconvenzionali da chiunque proposte.
3. Se il valore della controversia risulti indeterminabile ovvero indeterminato, e se tra le Parti vi sia notevole divergenza sulla stima, la Segreteria, sentite le Parti e acquisite le indicazioni del Tribunale Arbitrale, provvede a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento, comunicandolo alle Parti.
4. Le spese del Procedimento non sono comprensive delle eventuali ulteriori spese come, a titolo di esempio, consulenze tecniche, perizie, traduzioni, trasferte.
5. Le eventuali ulteriori spese vengono richieste nel corso del Procedimento non oltre la precisazione delle conclusioni. Qualora tali ulteriori spese derivino dalla domanda riconvenzionale, esse sono chieste alla Parte che ha proposto la domanda.
1. L'attore alla presentazione della domanda di arbitrato e il convenuto al deposito della memoria di risposta devono versare alla Segreteria le Spese di deposito di cui al Tariffario in allegato (All. 1).
2. Le Spese del Procedimento devono essere versate per intero almeno giorni 7 prima della prima udienza.
3. Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
4. Nel caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 senza che il versamento sia eseguito dalle Parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
1. Prima del deposito del lodo, la Segreteria richiede alle Parti il saldo delle spese di Procedimento eventualmente non ancora corrisposte a PROMO CONSULT
2. Il Tribunale Arbitrale menziona il provvedimento di liquidazione nel lodo.
3. Il Tribunale Arbitrale stabilisce quale Parte debba procedere al pagamento o ripartisce le indennità e le spese di difesa, anche tenendo in considerazione eventuali accordi tra le Parti.
1. Se la controversia ha ad oggetto pretese fino a € 25.000,00, quantificate ai sensi dell'articolo 31, e le Parti lo domandino a PROMO CONSULT o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, PROMO CONSULT nomina un arbitro unico che dovrà decidere entro il termine di giorni 90 dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
2. Il termine di cui al primo comma può essere motivatamente prorogato dall'arbitro per una sola volta e per non più di giorni 30, ma solo nel caso in cui l'arbitro ritenga necessario ammettere mezzi di prova ovvero ritenga di dover procedere all'esame di questioni di particolare complessità.
3. L'udienza deve tenersi entro giorni 20 dalla data in cui l'arbitro unico ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria; eventuali ulteriori udienze devono tenersi ciascuna entro giorni 20 dalla precedente.
4. Qualora l'arbitro incaricato ritenga non percorribile l'arbitrato amministrato veloce, ordina con provvedimento motivato la comparizione delle parti per la trasformazione del rito.
6. I costi dell'Arbitrato Amministrato Veloce sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario ridotti del 20%, ad esclusione delle spese di deposito, che rimangono invariate.
1. Se la controversia ha ad oggetto pretese fino a € 10.000 euro, determinate ai sensi dell'articolo 31, e le parti lo domandino a PROMO CONSULT o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, ovvero attraverso l'adesione contenuta nella memoria di risposta alla proposta dell'attore, PROMO CONSULT nomina un arbitro unico che, omessa ogni udienza, dovrà decidere entro il termine di giorni 40 dalla data in cui questi ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria, in base alla sola documentazione prodotta dalle Parti in sede di domanda arbitrale.
2. La richiesta delle parti che non sia contenuta in una convenzione arbitrale, deve essere fatta per iscritto e in forma congiunta da tutte le Parti.
4. Qualora l'arbitro incaricato ritenga non percorribile l'arbitrato amministrato documentale, ordina con provvedimento motivato la comparizione delle parti per la trasformazione del rito.
5. I costi dell'Arbitrato Rapido Documentale sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario ridotti del 30%, ad esclusione delle spese di deposito, che rimangono invariate.
• Salve le deroghe di cui agli articoli 34 e 35, all'Arbitrato Rapido e all'Arbitrato Rapido Documentale si applica la disciplina generale prevista dal presente Regolamento.
1. La Segreteria, entro mesi 6 dalla cessazione del Procedimento, restituisce il proprio fascicolo ad ognuna delle Parti, che deve curarne il ritiro entro giorni 7 dalla ricezione della comunicazione della Segreteria. Qualora dopo i succitati giorni 7 le Parti non provvedano al ritiro del proprio fascicolo, PROMO CONSULT provvede alla sua distruzione.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per anni 3; superato tale termine PROMO CONSULT può provvedere alla sua distruzione.
3. Su istanza scritta di Parte, la Segreteria rilascia copia dichiarata conforme dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Le eventuali spese di autentica notarile sono a totale carico delle Parti richiedenti.
1. PROMO CONSULT, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le Parti e i loro difensori nonché consulenti di parte sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.
I costi dell'Arbitrato Veloce sono quelli previsti per le procedure di Arbitrato ordinario, ridotti del 20%, ad esclusione delle spese di deposito che rimangono invariate.
I costi dell'Arbitrato Amministrato Documentale sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario, ridotti del 30%, ad esclusione delle spese di deposito che rimangono invariate.
Gli importi sono espressi al netto dell'IVA
Spese di deposito
€ 100 + IVA in misura fissa, da pagarsi da ciascuna parte che si costituisce in arbitrato al momento del deposito della domanda o della comparsa di risposta.
Spese del Procedimento (per parte e al netto di IVA)
Le Spese del Procedimento comprendono sia le Spese di Segreteria che gli onorari dell'arbitro.
Le spese del Procedimento vanno interamente corrisposte dalle Parti almeno sette giorni prima della prima udienza.